Art. 12
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato
In vigore dal 20 dic 2006
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato
Nella misura strettamente necessaria ad evitare perturbazioni dei mercati delle isole minori o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.
Le autorità competenti informano tempestivamente la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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