Art. 10

Costituzione di cauzioni

In vigore dal 20 dic 2006
Costituzione di cauzioni Al momento della presentazione di una domanda di certificato di aiuto non è richiesta alcuna cauzione. Tuttavia, in casi particolari e nella misura necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono disporre la costituzione di cauzioni di importo pari all'entità del vantaggio concesso. In tali casi, si applica l', paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
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Costituzione di cauzioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo