Art. 14
Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
In vigore dal 20 dic 2006
Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
1. I trasformatori che hanno dichiarato, ai sensi dell', paragrafo 4, di voler esportare o spedire nell'ambito dei flussi di scambio tradizionali, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento possono farlo nei limiti dei quantitativi annuali indicati nel programma approvato e presentato secondo il modello che figura nell'allegato del presente regolamento. Le autorità competenti rilasciano le necessarie autorizzazioni in modo da garantire che le operazioni non superino i suddetti quantitativi annuali.
2. Per l'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione.
Storico versioni
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