Art. 16

Sanzioni

In vigore dal 20 dic 2006
Sanzioni 1.   Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore venga meno agli obblighi di cui all', e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti: a) procedono al recupero del vantaggio concesso presso il titolare del certificato; b) sospendono temporaneamente o revocano la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità della violazione. L'aiuto di cui alla lettera a) è pari all'importo dell'aiuto stabilito a norma dell', paragrafo 2. 2.   Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del vantaggio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti. 3.   Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del vantaggio.
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