Art. 34
Modifiche ai programmi
In vigore dal 20 dic 2006
Modifiche ai programmi
1. Le modifiche ai programmi approvati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione.
Tale approvazione non è però necessaria per i seguenti tipi di modifiche:
a)
nel caso di bilanci previsionali di approvvigionamento, la Grecia può modificare il livello di aiuto e i quantitativi dei prodotti che possono essere oggetto di regimi di approvvigionamento;
b)
in caso di programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, la Grecia può modificare, in misura non superiore al 20 %, la dotazione finanziaria prevista per ogni misura e l'importo unitario di aiuto, riducendoli o aumentandoli rispetto agli importi in vigore al momento in cui è presentata la richiesta di modifica.
2. La Grecia notifica alla Commissione una volta all'anno le modifiche previste. Tuttavia, la Grecia può notificare modifiche in qualsiasi momento in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche previste si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono state notificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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