Art. 30

Recupero di importi indebitamente erogati e sanzioni

In vigore dal 20 dic 2006
Recupero di importi indebitamente erogati e sanzioni 1.   Nel caso di importo indebitamente erogato, si applica in quanto compatibile l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (13). 2.   Qualora l'importo sia stato indebitamente erogato sulla base di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza da parte del beneficiario, viene imposta una sanzione pari all'importo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi calcolati a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.
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Recupero di importi indebitamente erogati e sanzioni (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo