Art. 24

Principi generali

In vigore dal 20 dic 2006
Principi generali Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e controlli in loco. I controlli amministrativi sono esaustivi e comportano controlli incrociati con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 titolo II, capo 4. Sulla base di un'analisi di rischio a norma dell', paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli in loco per campione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto. In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo.
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