Art. 4
Certificato di aiuto e pagamento
In vigore dal 20 dic 2006
Certificato di aiuto e pagamento
1. L'aiuto previsto dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1405/2006 è versato dietro presentazione di un certificato, in appresso «certificato di aiuto», che sia stato pienamente utilizzato e che sia accompagnato dalla fattura di acquisto e dall'originale o da una copia autenticata della polizza di carico o della lettera di trasporto aereo.
La presentazione del certificato di aiuto alle autorità competenti equivale alla presentazione di una domanda di aiuto domanda di aiuto. Eccetto in casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, la presentazione deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data d' imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è ridotto del 5 % per ogni giorno di ritardo.
Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:
a)
forza maggiore o evento climatico eccezionale;
b)
avvio di un'indagine amministrativa sul diritto a ricevere l'aiuto; in tal caso, il pagamento ha luogo soltanto previo riconoscimento del diritto all'aiuto.
2. Il certificato di aiuto è compilato sulla base del modello di titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1291/2000.
Fatto salvo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l', paragrafo 5, gli , gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
3. La dicitura «certificato di aiuto» deve apparire, stampata o apposta mediante timbro nella casella 20 (diciture particolari) del titolo.
4. Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate.
5. Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuto.
7. Il certificato di aiuto è rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.
Storico versioni
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