Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la rintracciabilità quale definita all'articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002
Fonte: reg-2019-03-15-627 — art. 2 →la facoltà di reperire e individuare i tessuti o le cellule in ogni fase dell’approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o al luogo di smaltimento, compresa la capacità di individuare il donatore e l’istituto dei tessuti o il centro di produzione che ricevono, lavorano o conservano i tessuti o le cellule e, a livello di strutture mediche, la capacità di individuare i responsabili che effettuano il trapianto dei tessuti o delle cellule sui riceventi
Fonte: dir-2006-02-08-17 — art. 1 →la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →