Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «produzione biologica»: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione; b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto; c) «biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato; d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa biologica sotto il suo controllo; e) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali; f) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti); g) «acquacoltura»: la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5); h) «conversione»: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica; i) «preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico; j) «alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6); k) «etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto; l) «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7); m) «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici; n) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo; o) «autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l’autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l’ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo o l’autorità omologa operante in un paese terzo; p) «organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l’organismo omologo di un paese terzo o l’organismo omologo operante in un paese terzo; q) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi; r) «ingredienti»: la definizione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE; s) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8); t) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (9), e che non è ottenuto mediante l’impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato I.B di tale direttiva; u) «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito; v) «ottenuto da OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM; w) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (10); x) «equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità; y) «ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito; z) «radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (11), e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (12); aa) «operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.
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