Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 lug 2008
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «statistiche comunitarie»: come definite all’ del regolamento (CE) n. 322/97; b) «acquacoltura»: come definita all’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6); c) «acquacoltura basata su catture»: la pratica di prelevare esemplari dall’ambiente naturale e il loro successivo impiego nell’acquacoltura; d) «produzione»: la produzione dell’acquacoltura all’atto della prima immissione in commercio, inclusa la produzione degli incubatoi e dei vivai proposta per la vendita. 2.   Tutte le altre definizioni ai fini del presente regolamento sono enunciate nell’allegato I.
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