Art. 3
Compilazione di statistiche
In vigore dal 9 lug 2008
Compilazione di statistiche
1. Lo Stato membro fa uso di indagini o di altri metodi statistici convalidati che coprono almeno il 90 % della produzione totale in volume o in numero per quanto riguarda la produzione degli incubatoi e dei vivai, fatto salvo il paragrafo 4. La restante parte della produzione totale può essere stimata. Per una stima di più del 10 % della produzione totale, può essere presentata una richiesta di deroga alle condizioni di cui all’.
2. Il ricorso a fonti diverse dalle indagini è subordinato alla presentazione di una valutazione ex post della qualità statistica di quelle fonti.
3. Uno Stato membro la cui produzione annua totale è inferiore a 1 000 tonnellate può trasmettere dati sintetici di stima della produzione totale.
4. Gli Stati membri identificano la produzione per specie. Tuttavia, la produzione di quelle specie che, individualmente, non superano le 500 tonnellate e non rappresentano in peso più del 5 % della produzione in volume di uno Stato membro può essere stimata e aggregata. La produzione in numero degli incubatoi e dei vivai relativa a quelle specie può essere stimata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:762:oj#art-3