Art. 5

Trasmissione di dati

In vigore dal 9 lug 2008
Trasmissione di dati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II, III e IV entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento. Il primo anno civile di riferimento è il 2008. 2.   I dati sulla struttura del settore dell’acquacoltura di cui all’allegato V sono trasmessi alla Commissione (Eurostat), iniziando con i dati per il 2008 e successivamente ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento.
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