Art. 6
Valutazione della qualità
In vigore dal 9 lug 2008
Valutazione della qualità
1. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.
2. All’atto della trasmissione di dati ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione metodologica dettagliata. In questa relazione ciascuno Stato membro descrive dette modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione contiene informazioni particolareggiate in merito alle tecniche di campionamento, ai metodi di stima e alle fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. Un formato per la relazione metodologica è proposto nell’allegato VI.
3. La Commissione valuta le relazioni e presenta le sue conclusioni al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE.
Storico versioni
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