Art. 8

Deroghe

In vigore dal 9 lug 2008
Deroghe 1.   Qualora l’inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell’acquacoltura provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all’importanza della branca, può essere concessa una deroga, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2. Tale deroga consente ad uno Stato membro di escludere i dati relativi a tale ramo di attività dai dati nazionali trasmessi o di far ricorso a metodi di stima utilizzati per fornire dati per più del 10 % della produzione totale. 2.   Gli Stati membri corroborano ogni loro richiesta di deroga, da presentare obbligatoriamente anteriormente al termine previsto per la prima trasmissione di dati, mediante l’invio alla Commissione di una relazione sui problemi incontrati in sede di applicazione del presente regolamento. 3.   Nel caso in cui una modifica della situazione della rilevazione dei dati provochi difficoltà impreviste alle autorità nazionali, una richiesta debitamente giustificata di deroga può essere trasmessa dagli Stati membri dopo il termine fissato per la prima trasmissione dei dati.
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