Art. 7

Periodo transitorio

In vigore dal 9 lug 2008
Periodo transitorio 1.   Per l’applicazione del presente regolamento possono essere concessi agli Stati membri, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, periodi transitori corrispondenti ad un intero anno di calendario, per una durata massima di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2009, se l’applicazione del presente regolamento ai loro sistemi statistici nazionali richiede adeguamenti significativi ed è suscettibile di causare notevoli problemi pratici. 2.   A tale fine gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 31 dicembre 2008.
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Periodo transitorio (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/762) — Testo vigente | Portale Normativo