Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «equivalente»: equivalente quale definito all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004;
2) «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all', punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002;
3) «stabilimento»: stabilimento quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004;
4) «attestato privato»: attestato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore;
5) «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6) «carni macinate»: carni macinate quali definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10) «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11) «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14) «prodotto composto»: alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;
15) «rettili»: animali appartenenti alle specie Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus o Pelodiscus sinensis;
16) «carni di rettili»: parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d'allevamento che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (23);
17) «insetti»: alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da insetti o loro parti, compreso qualsiasi stadio vitale degli insetti, destinati al consumo umano che, se del caso, sono autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;
18) «germogli»: germogli quali definiti all', lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (24);
19) «produzione primaria»: produzione primaria quale definita all', punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002;
20) «macello»: macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22) «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23) «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24) «nave officina»: nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
25) «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
26) «nave reefer»: nave attrezzata per la conservazione e il trasporto di merci pallettizzate o alla rinfusa in stive o camere a temperatura controllata;
27) «operatore del settore alimentare»: operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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