Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 mar 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «equivalente»: equivalente quale definito all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004; 2)   «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all', punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002; 3)   «stabilimento»: stabilimento quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004; 4)   «attestato privato»: attestato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore; 5)   «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004; 6)   «carni macinate»: carni macinate quali definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004; 7)   «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004; 8)   «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 9)   «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004; 10)   «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 11)   «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004; 12)   «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 13)   «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 14)   «prodotto composto»: alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale; 15)   «rettili»: animali appartenenti alle specie Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus o Pelodiscus sinensis; 16)   «carni di rettili»: parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d'allevamento che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (23); 17)   «insetti»: alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da insetti o loro parti, compreso qualsiasi stadio vitale degli insetti, destinati al consumo umano che, se del caso, sono autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470; 18)   «germogli»: germogli quali definiti all', lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (24); 19)   «produzione primaria»: produzione primaria quale definita all', punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002; 20)   «macello»: macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; 21)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004; 22)   «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004; 23)   «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 24)   «nave officina»: nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 25)   «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 26)   «nave reefer»: nave attrezzata per la conservazione e il trasporto di merci pallettizzate o alla rinfusa in stive o camere a temperatura controllata; 27)   «operatore del settore alimentare»: operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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