Art. 3

Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

In vigore dal 4 mar 2019
Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 Le partite dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano entrano nell'Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell'elenco redatto per tali animali e merci di cui agli articoli da 3 a 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626: a) prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, per cui sono stati stabiliti i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 e 16 e i codici del sistema armonizzato (codici SA) di cui alle voci 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 e 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali prodotti sono destinati al consumo umano; b) insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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