Art. 5
Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da un paese terzo relativamente agli stabilimenti
In vigore dal 4 mar 2019
Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da un paese terzo relativamente agli stabilimenti
1. L'ingresso nell'Unione di partite delle seguenti merci è consentito esclusivamente se tali partite sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625:
a)
prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui sono stabiliti i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 e 16 e i codici SA di cui alle voci 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 e 4110 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
b)
germogli classificati con i seguenti codici SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere inclusi negli elenchi di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 solo se, oltre alle garanzie di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2017/625, il paese terzo fornisce anche le garanzie seguenti:
a)
che tali stabilimenti, congiuntamente agli stabilimenti che manipolano materie prime di origine animale impiegate nella fabbricazione dei prodotti di origine animale interessati, sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare a quelle di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
b)
che lo stabilimento, se del caso, manipola esclusivamente materie prime di origine animale provenienti da paesi terzi in cui è istituito un piano di sorveglianza dei residui approvato per tale categoria di prodotti conformemente alla direttiva 96/23/CE, o da Stati membri;
c)
di disporre effettivamente del potere di fermare le esportazioni degli stabilimenti verso l'Unione qualora questi non rispettino le prescrizioni dell'Unione o prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
3. La Commissione fornisce agli Stati membri gli eventuali elenchi nuovi e aggiornati che riceve dalle autorità competenti del paese terzo conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblica tali elenchi sul suo sito web.
4. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione delle partite di cui al paragrafo 1 a condizione che i certificati ufficiali che devono accompagnarle conformemente alle norme applicabili dell'Unione siano rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione.
Storico versioni
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