Art. 4

Prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione

In vigore dal 4 mar 2019
Prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se riconosce le prescrizioni seguenti come almeno equivalenti a quelle pertinenti dell'Unione per gli animali e le merci di cui all': a) la legislazione del paese terzo concernente: i) la produzione di alimenti di origine animale; ii) l'uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro immissione in commercio e le relative norme amministrative e di ispezione; iii) la preparazione e la somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la preparazione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale; b) le condizioni igieniche di produzione, fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione attualmente applicate ai prodotti di origine animale destinati all'Unione; c) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione dei prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo e risultati dei controlli ufficiali effettuati all'ingresso nell'Unione; d) se disponibili, i risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo, relativi ad altri animali e merci per cui il paese terzo è già incluso nell'elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare i risultati della valutazione delle autorità competenti del paese terzo sottoposto ad audit e le misure intraprese dalle autorità competenti alla luce delle eventuali raccomandazioni loro rivolte a seguito di tali audit effettuati dalla Commissione; e) se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi approvato dalla Commissione; f) se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione conformemente alla direttiva 96/23/CE.
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Prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/625) — Testo vigente | Portale Normativo