Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 mar 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. 2.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 contemplano: a) l'identificazione di animali e merci soggetti alle seguenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione: i) la prescrizione che tali animali e merci provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; ii) la prescrizione che tali animali e merci siano spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625; iii) la prescrizione che ciascuna partita di animali e merci sia accompagnata da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale o qualsiasi altra prova, quale un attestato privato, che ne attesti la conformità alla normativa di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento; b) le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; c) la prescrizione che le partite di determinate merci provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625; d) le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio dei prodotti seguenti, oltre a quelle stabilite conformemente all'articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625: i) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene; ii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi; iii) prodotti della pesca; iv) prodotti composti; e) prescrizioni supplementari per i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli attestati privati che devono accompagnare determinati animali e merci per l'ingresso nell'Unione. 3.   Il presente regolamento non si applica: a) agli animali e alle merci non destinati al consumo umano, ma si applica agli animali e alle merci la cui destinazione non è ancora stata decisa al momento dell'ingresso nell'Unione; b) agli animali e alle merci destinati al consumo umano solo per il transito attraverso l'Unione senza esservi immessi in commercio.
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