Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 set 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina; b) «pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina; c) «selvaggina»: uccelli selvatici cacciati ai fini del consumo umano.
Storico versioni

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eli:dec:2006:605:oj#art-2

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