Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 set 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina;
b)
«pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina;
c)
«selvaggina»: uccelli selvatici cacciati ai fini del consumo umano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:605:oj#art-2