Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 6 set 2006
Oggetto e campo di applicazione La presente decisione dispone: a) l’applicazione di misure di biosicurezza negli allevamenti di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina; nonché b) l’applicazione di misure di sorveglianza in caso di spedizione di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina verso altri Stati membri o paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:605:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Decisione (UE) 2006/605) — Testo vigente | Portale Normativo