Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 6 set 2006
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione dispone:
a)
l’applicazione di misure di biosicurezza negli allevamenti di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina; nonché
b)
l’applicazione di misure di sorveglianza in caso di spedizione di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina verso altri Stati membri o paesi terzi.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:605:oj#art-1