Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 6 set 2006
Oggetto e campo di applicazione La presente decisione dispone: a) l’applicazione di misure di biosicurezza negli allevamenti di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina; nonché b) l’applicazione di misure di sorveglianza in caso di spedizione di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina verso altri Stati membri o paesi terzi.
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