Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
3) «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
4) «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5) «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6) «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12) «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14) «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15) «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16) «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
17) «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
18) «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19) «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20) «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22) «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
23) «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
24) «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all', punto 16, del regolamento (UE) 2019/625;
25) «insetti»: insetti quali definiti all', punto 17, del regolamento (UE) 2019/625.
Storico versioni
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