Art. 4
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti
In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti
Le partite di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all' del regolamento (CE) n. 798/2008 (18).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:626:oj#art-4