Art. 5

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento

In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento Le partite di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento destinata al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all' del regolamento (CE) n. 119/2009.
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