Art. 7
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di budelli
In vigore dal 5 mar 2019
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di budelli
Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all' della decisione 2003/779/CE.
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