Art. 3
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati
In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati
Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all', lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.
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