Art. 14
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene
In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene
1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all', lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.
2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato, o da Taiwan.
3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
Storico versioni
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