Art. 12
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004
In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004
Le partite di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.
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