Art. 15

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene 1.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all', lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010. 2.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato. 3.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II. 4.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:626:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo