Art. 16

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene 1.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan. 2.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o da Taiwan. 3.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II. 4.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009. 5.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime ottenute da tali prodotti conformemente all' del presente regolamento.
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