Art. 18

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti altamente raffinati

In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti altamente raffinati Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni: 1. nel caso di materie prime ottenute da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan; 2. nel caso di materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II; 3. nel caso di materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e/o i territori che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
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