Art. 20
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti
In vigore dal 5 mar 2019
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti
Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di e provenienti da un paese terzo o una sua regione da cui gli insetti sono stati autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:626:oj#art-20