Art. 20

Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti

In vigore dal 5 mar 2019
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di e provenienti da un paese terzo o una sua regione da cui gli insetti sono stati autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21).
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