Art. 21
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale
In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale
Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 20 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:
1.
nel caso di prodotti ottenuti da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;
2.
nel caso di prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o Taiwan;
3.
nel caso di prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;
4.
nel caso di prodotti ottenuti da leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;
5.
nel caso di prodotti ottenuti da specie diverse, i paesi terzi o loro regioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo per ciascun prodotto di origine animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:626:oj#art-21