Art. 21

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale

In vigore dal 5 mar 2019
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 20 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni: 1. nel caso di prodotti ottenuti da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan; 2. nel caso di prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o Taiwan; 3. nel caso di prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II; 4. nel caso di prodotti ottenuti da leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009; 5. nel caso di prodotti ottenuti da specie diverse, i paesi terzi o loro regioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo per ciascun prodotto di origine animale.
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