Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 mar 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2)
«preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
3)
«solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;
4)
«solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;
5)
«frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6)
«carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7)
«carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8)
«pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9)
«leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo;
10)
«selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11)
«selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12)
«uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13)
«ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14)
«prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15)
«stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16)
«budelli»: i budelli definiti all’, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
17)
«grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
18)
«ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19)
«molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20)
«prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21)
«latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22)
«prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23)
«colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24)
«prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
25)
«cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;
26)
«lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;
27)
«gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
28)
«collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
29)
«miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
30)
«prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
31)
«carni di rettili»: le carni di rettili definite all’, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
32)
«insetti»: gli insetti definiti all’, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
33)
«pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
34)
«uova da cova»: le uova da cova definite all’, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;
35)
«pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
36)
«pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
37)
«animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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