Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 mar 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004; 2) «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004; 3) «solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci; 4) «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris; 5) «frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004; 6) «carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 7) «carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004; 8) «pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 9) «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo; 10) «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 11) «selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 12) «uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 13) «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 14) «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 15) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004; 16) «budelli»: i budelli definiti all’, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692; 17) «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 18) «ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 19) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 20) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 21) «latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 22) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 23) «colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 24) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 25) «cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae; 26) «lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae; 27) «gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 28) «collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004; 29) «miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 30) «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 31) «carni di rettili»: le carni di rettili definite all’, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625; 32) «insetti»: gli insetti definiti all’, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625; 33) «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692; 34) «uova da cova»: le uova da cova definite all’, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429; 35) «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692; 36) «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692; 37) «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Storico versioni

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