Art. 3
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi
In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati
diversi dai solipedi
Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.
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