Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 nov 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «azienda agricola» indica un’azienda agricola come definita all’, lettera a) del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (10); 2) «indagini a campione» indica un’indagine a campione come definita all’, lettera c) del regolamento (CE) n. 1166/2008; 3) «bovini» indica gli animali domestici delle specie Bos taurus e Bubalus bubalis, compresi gli ibridi come il Beefalo; 4) «suini» indica gli animali domestici della specie Sus scrofa domestica; 5) «ovini» indica gli animali domestici della specie Ovis aries; 6) «caprini» indica gli animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus; 7) «pollame» indica gli uccelli domestici delle specie Gallus gallus (polli), Meleagris spp. (tacchini), Anas spp. e Cairina moschata (anatre) e Anser anser dom. (oche). Sono inclusi gli uccelli domestici delle specie Coturnix spp. (quaglie), Phasianus spp. (fagiani), Numida meleagris dom. (galline faraone), Columbinae spp. (piccioni) e Struthio camelus (struzzi). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne; 8) «macello» indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano. Altre definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell’allegato I.
Storico versioni

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