Art. 4

Frequenza e periodo di riferimento

In vigore dal 19 nov 2008
Frequenza e periodo di riferimento 1.   Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1 500 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. 2.   Le statistiche sui suini sono compilate due volte l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 000 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. 3.   Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi. 4.   Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.
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