Art. 6
Precisione
In vigore dal 19 nov 2008
Precisione
1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano tutte le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all’allegato III.
2. Uno Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
3. Uno Stato membro che decida di utilizzare fonti diverse dalle indagini garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.
Storico versioni
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