Art. 7
Termini di trasmissione
In vigore dal 19 nov 2008
Termini di trasmissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici provvisori sul bestiame entro:
a)
il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;
b)
il 15 febbraio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici definitivi sul bestiame entro:
a)
il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;
b)
il 15 maggio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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