Art. 7

Termini di trasmissione

In vigore dal 19 nov 2008
Termini di trasmissione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici provvisori sul bestiame entro: a) il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno; b) il 15 febbraio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici definitivi sul bestiame entro: a) il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno; b) il 15 maggio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.
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