Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 ago 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna; 2) «uova da cova»: uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione; 3) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, e le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i loro ibridi di meno di 72 ore, nutriti o no; 4) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova; 5) «pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per: a) la produzione di carne e/o uova destinate al consumo; oppure b) il ripopolamento della selvaggina da penna; 6) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (17), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici; 7) «carni»: le parti commestibili dei seguenti animali: a) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti; b) selvaggina da penna selvatica cacciata ai fini del consumo umano; c) ratiti; 8) «carni separate meccanicamente»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari; 9) «carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale; 10) «zona»: una parte chiaramente definita di un paese terzo che contiene una sottopopolazione animale con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia specifica relativamente alla quale siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento; 11) «compartimento»: uno o più stabilimenti di pollame in un paese terzo sottoposti a un sistema comune di gestione della biosicurezza e contenenti una sottopopolazione di pollame con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia o a malattie specifiche relativamente alle quali siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento; 12) «stabilimento»: l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a una o più delle seguenti attività: a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; c) stabilimento di allevamento: i) lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo; oppure ii) lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; d) stabilimento per l’allevamento di altro pollame da reddito; 13) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno; 14) «allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria; 15) «influenza aviaria»: un’infezione del pollame causata da qualsiasi virus influenzale A: a) dei sottotipi H5 o H7; b) avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane; oppure c) che causa almeno il 75 % di mortalità nei pulcini dalle 4 alle 8 settimane di età infettati per via intravenosa; 16) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: un’infezione del pollame causata da: a) virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus della HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite; b) influenza aviaria secondo la definizione di cui al punto 15, lettere b) e c); 17) «influenza aviaria a bassa patogenicità» (LPAI): un’infezione del pollame causata dai virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 e diversa dalla HPAI; 18) «malattia di Newcastle»: un’infezione del pollame: a) causata da un ceppo aviario del paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno; oppure b) nel virus si sono rilevati molteplici amminoacidi basici (direttamente o per deduzione) al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, che è l’N-terminale della proteina F1; il termine «molteplici amminoacidi basici» si riferisce ad almeno tre residui di arginina o lisina tra i residui 113 e 116; in mancanza di una dimostrazione della configurazione caratteristica dei residui di amminoacidi secondo la descrizione di questo punto si rende necessario caratterizzare il virus isolato mediante un test ICPI; in questa definizione, i residui di amminoacidi sono contati a partire dall’N-terminale della sequenza di amminoacidi dedotta dalla sequenza nucleotidica del gene F0, 113-116 corrisponde ai residui da – 4 a – 1 dal sito di clivaggio; 19) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall’autorità competente; 20) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all’individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l’impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:798:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo