Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1; 2) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2; 3) «influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3; 4) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili; 5) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda così come definita al punto 8; 6) «altro volatile in cattività»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 4, compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita; 7) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattività ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattività riconosciuti ufficialmente come razze rare dall'autorità competente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'; 8) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività vengono allevati o tenuti. Tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori autorizzati dall'autorità competente a conservare il virus dell'influenza aviaria; 9) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame è tenuto a fini commerciali; 10) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività sono tenuti dai proprietari: a) per proprio consumo o utilizzo; o b) come animali da compagnia; 11) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattività»: una o più aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattività caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza; 12) «allevamento (flock)»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattività all'interno di una singola unità produttiva; 13) «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività; 14) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, nonché le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti; 15) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all', paragrafo 1; 16) «pollame o altri volatili in cattività sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattività che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza aviaria; 17) «titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche, proprietarie di pollame o di altri volatili in cattività, o incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno; 18) «autorità competente»: l'autorità di uno Stato membro competente a effettuare i controlli fisici o le formalità amministrative a norma della presente direttiva o qualsiasi autorità cui siano delegate tali competenze; 19) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente; 20) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da parte dell'autorità competente dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattività o di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria; 21) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorità competente per verificare che i requisiti di cui alla presente direttiva e le istruzioni impartite da detta autorità sulle modalità per l'osservanza degli stessi siano o siano stati rispettati; 22) «abbattimento»: qualsiasi procedimento diverso dalla macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di altri volatili in cattività; 23) «macellazione»: qualsiasi procedimento che provochi la morte di un mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo umano; 24) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a norma: a) del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure b) delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2; 25) «banca comunitaria di vaccini»: una struttura designata a norma dell', paragrafo 1, per la conservazione di riserve comunitarie di vaccini contro l'influenza aviaria; 26) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo; 27) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale l'autorità competente sospetti la presenza dell'influenza aviaria; 28) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata dall'autorità competente; 29) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, come definita all', paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (14) oppure il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro; 30) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti; 31) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso l'uomo; 32) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattività deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.
Storico versioni

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