Art. 50
Procedure diagnostiche e manuale di riferimento
In vigore dal 20 dic 2005
Procedure diagnostiche e manuale di riferimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare la presenza dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività o del virus dell'influenza aviaria nei mammiferi siano effettuati secondo il manuale diagnostico in modo da garantire l'uniformità delle procedure di diagnosi.
Il manuale è adottato secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2, entro 3 agosto 2006. Eventuali successive modifiche del manuale sono adottate secondo la medesima procedura.
2. Il manuale diagnostico di cui al paragrafo 1 stabilisce perlomeno:
a)
i requisiti minimi in materia di biosicurezza e le norme minime di qualità che devono essere osservati dai laboratori riconosciuti che effettuano gli esami per la diagnosi dell'influenza aviaria;
b)
i criteri e le procedure da seguire nell'esecuzione degli esami clinici o post mortem intesi a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria;
c)
i criteri e le procedure da seguire nella raccolta di campioni da pollame o altri volatili in cattività per l'esecuzione degli esami di laboratorio intesi a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria, compresi i metodi di campionamento per lo screening sierologico o virologico effettuato conformemente a quanto disposto dalla presente direttiva;
d)
gli esami di laboratorio da utilizzare per la diagnosi dell'influenza aviaria, compresi:
i)
gli esami per la diagnosi differenziale;
ii)
gli esami di discriminazione dei virus dell'HPAI da quelli dell'LPAI;
iii)
esami che consentano di distinguere i volatili vaccinati da quelli infettati da un ceppo di campo dell'influenza aviaria;
iv)
i criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio;
e)
le tecniche di laboratorio per la tipizzazione degli isolati del virus dell'influenza aviaria.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i virus dell'influenza aviaria, il loro genoma e gli antigeni virali, nonché i vaccini sviluppati a fini di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini siano manipolati o utilizzati esclusivamente in luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti dall'autorità competente, nei quali siano soddisfatti gli opportuni requisiti in materia di biosicurezza.
L'elenco dei luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti è trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2007, e viene in seguito tenuto aggiornato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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