Art. 48

Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria

In vigore dal 20 dic 2005
Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria Gli Stati membri provvedono affinché: a) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo: i) le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; ii) i principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti nell'allegato VI; b) i terreni o i pascoli utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività in un'azienda in cui è stata confermata la presenza dell'influenza aviaria non siano utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività finché l'autorità competente non abbia accertato che qualsiasi virus dell'influenza aviaria presente sia stato distrutto o inattivato; c) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento dei macelli, dei veicoli, dei rimorchi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, dei posti d'ispezione frontalieri e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; d) eventuali attrezzature, materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria e che non possono essere adeguatamente puliti e disinfettati o trattati siano distrutti; e) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano autorizzati dall'autorità competente.
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