Art. 47
Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
In vigore dal 20 dic 2005
Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
1. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, l'autorità competente garantisce che vengano effettuati sui suini presenti nell'azienda esami di laboratorio appropriati, conformemente al manuale diagnostico, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria, pregressa o in atto, in tali suini.
In attesa del risultato di questi esami è assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda.
2. Qualora gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino la positività ai virus dell'influenza aviaria nei suini, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purché opportune prove successive abbiano dimostrato che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria è trascurabile.
3. Laddove gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino l'esistenza di una grave minaccia per la salute, l'autorità competente garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 93/119/CE.
4. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda e può estendere tali misure alle aziende a contatto.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito del comitato, i risultati degli esami e le misure applicate a norma dei paragrafi da 1 a 4.
6. A seguito della conferma della presenza del virus dell'influenza aviaria nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, l'autorità competente può attuare la sorveglianza conformemente al manuale diagnostico per individuare l'eventuale ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria.
7. Conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3, possono essere adottate ulteriori misure atte a impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:94:oj#art-47