Art. 45
Durata delle misure
In vigore dal 20 dic 2005
Durata delle misure
Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:
a)
per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all' e finché le autorità competenti — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI;
b)
per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finché le autorità competenti — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI; oppure
c)
per qualsiasi altra durata e alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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