Art. 64
Procedura di comitato
In vigore dal 20 dic 2005
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (23).
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della suddetta decisione è fissato a 15 giorni.
4. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Storico versioni
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