Art. 64 · Procedura di comitato

Art. 64

Procedura di comitato

In vigore dal 20 dic 2005
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (23). 2.   Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della suddetta decisione è fissato a 15 giorni. 4.   Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:94:oj#art-64